Cos'è l'Articolo 14?

La convenzione stipulata ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 viene stipulata, sulla base di Convenzioni Quadro, tra il Servizio di Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego, l’azienda soggetta all’obbligo di assunzione di persone con disabilità e la cooperativa sociale d’inserimento lavorativo (cosiddetta di «tipo B). In base all’accordo:

  • l’azienda assegna alla cooperativa sociale una o più commesse di lavoro o servizi della durata minima di 12 mesi, per una spesa che andrà a coprire, principalmente, il costo del lavoro della persona assunta ed il costo dei beni di produzione;
  • la cooperativa sociale, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di affidamento della commessa, procede all’assunzione di una o più persone con disabilità (a copertura dell’obbligo dell’azienda) con un contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi. Salari e contributi del lavoratore sono pagati dall’azienda attraverso il pagamento della commessa alla cooperativa (di valore non inferiore al costo annuo del lavoratore da assumere);
  • i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale vengono computati nella quota d’obbligo ex legge n. 68 del 1999 dell’azienda per tutta la durata della convenzione.

A chi si rivolge

Le imprese

soggette ad obbligo di assunzione persone con disabilità

  • decidono il lavoro/servizio da fare (commessa)
  • sostengono economicamente le spese

Le cooperative sociali d'inserimento lavorativo

  • assumono direttamente la persona con disabilità
  • svolgono il lavoro/servizio pattuito con l’impresa

Il servizio di collocamento mirato del centro per l'impiego

  • Certifica l’adempimento dell’obbligo della legge n. 68/1999 ed il percorso d’inserimento lavorativo

Vantaggi e Opportunità

Opportunità

Scegliere l’art. 14 è un atto di responsabilità ed ha una serie di vantaggi per l’impresa. Si decide di offrire alla persona con disabilità l’opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro partendo dalle sue specifiche capacità. La persona inserita in una cooperativa sociale d’inserimento lavorativo svolge il proprio lavoro in un ambiente a sua misura, ricevendo una formazione, un’assistenza ed un sostegno adatti alle sue esigenze. Il progetto personalizzato d’inserimento lavorativo e l’accompagnamento del tutor dell’inclusione rendono la cooperazione sociale il luogo giusto (ed unico nel suo genere) per accompagnare la persona verso l’autonomia e l’emancipazione, rendendola davvero in grado di vivere una vita piena eliminando gli ostacoli che la disabilità porta con sé.

Per l’impresa, inoltre, si apre l’opportunità di assumere il lavoratore ormai formato e di investire, dietro la guida del disability manager (altra figura presente nella cooperazione sociale) sui propri ambienti di lavoro rendendoli aperti, inclusivi e accessibili alle persone con disabilità.

Vantaggi

  • Possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi di assunzione ex L. 68 del 1999 senza l’assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, conferendo commesse di lavoro (pulizie e servizi ambientali, servizi informatici, logistica, gestione archivi e mense etc.) alle cooperative sociali d'inserimento lavorativo
  • Si ottiene il certificato di ottemperanza per partecipare ad appalti e bandi, non si pagano le multe
  • Possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sociale sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro, tuttavia alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione del lavoratore con disabilità
  • Possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo per le aziende appartenenti alla fascia 15-35 lavoratori;
  • Possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività , o acquisendo beni o servizi dalla cooperativa, ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione ex L. 68 del 1999
  • Sviluppare e rendere visibili nelle certificazioni azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio con un modello di sviluppo sostenibile

Normativa

Risposte alle domande piu frequenti

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti devono ad avere alle loro dipendenze il 7 % di lavoratori disabili. Se occupano da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori. Se occupano da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore. Per adempiere i datori di lavoro assumono i lavoratori iscritti nelle liste delle categorie protette facendone in uno specifico elenco facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti oppure attraverso la stipula della convenzione con una cooperativa sociale.

La Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” sancisce un obbligo per le aziende pubbliche e private per garantire l’inclusione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Secondo la Legge 68/99 i datori di lavoro sono tenuti ad assumere professionisti appartenenti alle categorie protette in percentuale crescente in funzione delle dimensioni aziendali:

Numero lavoratori Quota d’obbligo L.68/99
15-35 1
35-50 2
Oltre 50 7%

Rientrano nella lista del Collocamento Mirato, le persone disoccupate in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • persone con invalidità civile superiore al 45%
  • invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33% – invalidità INAIL;• persone sorde e non vedenti.

La legge 68/99 stabilisce anche l’obbligo di garantire che le mansioni siano compatibili con le condizioni psicofisiche e che, qualora queste dovessero cambiare, dovranno essere rivalutati ruoli e mansioni all’interno dell’azienda, comprese le relative condizioni di lavoro, per assicurare sempre il rispetto della dignità dei lavoratori.

Per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità la legge 68/99 e le singole normative regionali riconoscono ai datori di lavoro incentivi ed agevolazioni. Una volta chiesto ed ottenuto il nulla osta all’assunzione dal collocamento mirato di competenza, il datore di lavoro presenta all’INPS istanza di ammissione agli incentivi previsti dall’art. 13 della l. n. 68/1999. L’INAIL riconosce contributi ai datori di lavoro sia per realizzare progetti personalizzati per il reinserimento e l’integrazione nell’attività lavorativa di persone che, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, hanno bisogno di interventi mirati per consentire o agevolare la conservazione del loro posto di lavoro.

Vi sono condizioni per le quali i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono avanzare la richiesta di esonero dall’obbligo di assunzione (per la pericolosità e faticosità della prestazione lavorativa richiesta. Le aziende autorizzate all’esonero sono però tenute a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta, nella misura di €39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Saranno applicate le sanzioni e non sarà possibile accedere ai bandi pubblici e privati, per via del mancato ottenimento del certificato di ottemperanza che viene rilasciato solo rispettando la regolarità della legge 68/99.

Inoltre, le imprese che non adempiano agli obblighi sono soggette alla sanzione amministrativa per ritardato invio del prospetto. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99 sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di una somma al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

STEP 1 Si sottoscrive una convenzione tra la cooperativa sociale, l’impresa ed il Servizio di Collocamento Mirato del Cento per l’Impiego;

STEP 2 Si stipula il contratto di affidamento della commessa tra la cooperativa sociale e l’impresa entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;

STEP 3 Entro 60 giorni dalla stipula della convenzione la cooperativa sociale deve assumere la persona con disabilità

Ha l’opportunità di un percorso di crescita professionale: lavorare ed imparare all’interno di un contesto formativo e preparato per affiancare la persona tenendo conto delle sue esigenze che può portare all’inserimento in azienda. Il lavoratore è seguito da un tutor attraverso un progetto personalizzato. La cooperativa sociale affianca il lavoratore anche per esigenze della vita quotidiana attivando tutte le risorse possibili, insieme ad altri enti del terzo settore.

Numero lavoratori Quota d’obbligo L.68/99 Quota massima ex art.14
15-35 1 1
35-50 2 1
Oltre 50 7% 20/30% della quota d’obbligo

L’Azienda si impegna ad affidare alla cooperativa sociale una nuova commessa di lavoro individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro, a fronte dell’inserimento lavorativo di lavoratori/trici con disabilità.

Il numero delle coperture detraibili dalla quota d’obbligo aziendale è pari al valore della commessa che l’azienda affida alla cooperativa sociale ed è determinato dal seguente calcolo matematico:

VUC ≥ CP + (N x CL)

VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)

N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità

Un esempio:

Un’azienda con 40 dipendenti che deve assumere 2 disabili (nella fascia 36-50 l’obbligo è di 2 unità). L’azienda sceglie di stipulare la convenzione ex art. 14 per coprire 1 delle 2 unità.

Lavoratore da assumere (1): CL = €28.000 (RAL + contributi annui).

Costi di produzione accessori (CP): €5.000 (es. materiali per il confezionamento).

Calcolo Valore Commessa (Minimo):

VUC=CP+(1xCL)

VUC= €5.000 + €28.000 = €33.000

L’azienda dovrà affidare alla cooperativa una commessa di lavoro di almeno €33.000 + IVA all’anno per coprire l’obbligo di 1 unità

La Convenzione Quadro fissa, comunque, un numero massimo di coperture deducibili dalla quota d’obbligo aziendale (i termini variano in base a quanto previsto dalle convenzioni quadro territoriali).

Le convenzioni quadro sono accordi, validati dalla Regione, tra i Centri per l’Impiego, le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e loro consorzi che stabiliscono i criteri essenziali per la successiva stipula di convenzioni tra la singola impresa che deve assumere persone con disabilità, la cooperativa sociale di tipo B ed in Centro per l’Impiego, determinando nello specifico:

  • le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
  • i criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire al lavoro in cooperativa (tipologia e percentuale di invalidità);
  • le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
  • la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo per la copertura della quota di riserva;
  • la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
  • i limiti alle percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. La Convenzione Quadro fissa, comunque, un numero massimo di coperture deducibili dalla quota d’obbligo aziendale, in relazione alla base di computo di riferimento (nelle varie Convenzioni quadro tra il 20% ed il 30% per le imprese oltre i 50 dipendenti).

Anche con le Convenzioni di inserimento lavorativo art. 12 bis della legge 68 del 1999 i datori di lavoro possono adempiere all’obbligo di assunzione di persone con disabilità (previsti dalla Legge n. 68 del 1999) affidando commesse di lavoro alle cooperative sociali, ma solo se occupano più di 50 dipendenti.

L’azienda potrà coprire la quota d’obbligo nel limite del 60% della quota d’obbligo (7% del personale).

Le convenzioni ex art. 12 bis sono stipulate dagli uffici di Collocamento Mirato del Cento per l’Impiego con i datori di lavoro privati obbligati ad assumere i lavoratori con disabilità (soggetti conferenti) e le cooperative sociali e loro consorzi (soggetti destinatari). I soggetti conferenti si impegnano ad affidare ai soggetti destinatari commesse di lavoro che dovranno essere di importo maggiore del costo sostenuto dalla cooperativa destinataria per mantenere in servizio la persona con disabilità. Il datore di lavoro potrà rinnovare la convenzione una sola volta e per un periodo non inferiore ai due anni o, in alternativa, assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, previa valutazione degli uffici competenti.

Numero lavoratori Art.14 Art.12 bis
Soggetti della convenzione Servizio di Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego, impresa e cooperativa sociale (nel rispetto della convenzione quadro) Servizio di Collocamento Mirato del Cento per l’Impiego, impresa con più di 50 dipendenti e cooperativa sociale di tipo A e B
Oggetto *Commesse Commesse
Soggetto che assume Cooperativa sociale Cooperativa sociale
Costo *Valore commessa > costo del personale e della produzione Valore commessa > costo del personale e della produzione e della produzione
Luogo di lavoro Presso la cooperativa Presso la cooperativa
Durata di contratto *Minimo 12 mesi, massimo 3 anni. Possibilità di rinnovo Minimo 12 mesi e massimo 3 anni. Rinnovo per minimo 2 anni o assunzione
Obbligo di assunzione No No
Limiti *In base al numero di impiegati nell’impresa (media 30% se + di 50 dipendenti) 60% della quota d’obbligo (7%)

* Le Convenzioni Quadro stipulate tra gli Uffici di collocamento, le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle cooperative, validate dalle Regioni, e le leggi regionali definiscono puntualmente queste voci

I fattori ESG (Environmental, Social, Governance) che compongono il Bilancio di Sostenibilità delle imprese non sono più visti solo come obiettivi etici, ma come strumenti predittivi della salute aziendale e della sua capacità di generare flussi di cassa stabili nel lungo periodo. Anche il sistema bancario ha adottato questi criteri nella valutazione del merito creditizio delle imprese.

Collaborare con cooperative sociali permette alle aziende di raggiungere i propri obiettivi ESG, rendendo le cooperative fornitrici.

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