La convenzione stipulata ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 viene stipulata, sulla base di Convenzioni Quadro, tra il Servizio di Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego, l’azienda soggetta all’obbligo di assunzione di persone con disabilità e la cooperativa sociale d’inserimento lavorativo (cosiddetta di «tipo B). In base all’accordo:
- l’azienda assegna alla cooperativa sociale una o più commesse di lavoro o servizi della durata minima di 12 mesi, per una spesa che andrà a coprire, principalmente, il costo del lavoro della persona assunta ed il costo dei beni di produzione;
- la cooperativa sociale, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di affidamento della commessa, procede all’assunzione di una o più persone con disabilità (a copertura dell’obbligo dell’azienda) con un contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi. Salari e contributi del lavoratore sono pagati dall’azienda attraverso il pagamento della commessa alla cooperativa (di valore non inferiore al costo annuo del lavoratore da assumere);
- i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale vengono computati nella quota d’obbligo ex legge n. 68 del 1999 dell’azienda per tutta la durata della convenzione.